Statuto
Statuto integrale dell'Associazione Casa Italia Iași.
Capitolo I — Associati, denominazione, sede, durata e patrimonio
Art. 1 — Associati
1.1. I seguenti membri fondatori — Bicchieri Antonino (omissis), Caltabellotta Cosimo (omissis), Loglisci Giuseppangelo (omissis), Pino Orazio (omissis), Carmando Valentina (omissis), Vaccaro Matteo (omissis), Marchettini Pietro (omissis), Scarso Vincenzo (omissis), Sottili Gessica (omissis), Di Maio Paolo (omissis), Campione Frediano (omissis), Neculcea Anca Elena (omissis), Tiezzi Luciano (omissis), Zullo Amedeo (omissis), e KWFORESTER S.R.L. (società giuridica romena, CUI RO 24723242, con sede legale nel Comune di Iași, legalmente rappresentata da Rumpel Ramona Cristina) — tenendo conto delle disposizioni dell'Ordinanza del Governo n. 26/2000, approvata con modifiche e integrazioni, in qualità di membri fondatori, hanno deciso liberamente e di comune accordo di costituire l'Associazione Casa Italia Iași.
Il cui scopo è svolgere iniziative e attrarre fondi per sostenere le attività della comunità ai fini della conservazione e dello sviluppo dei valori morali, sociali, ecologici ed economici della società, contribuire ad opere di assistenza culturale, civica, umanitaria, sociale, ecologica ed economica mediante sostegno, promozione e coinvolgimento in progetti, azioni, programmi e iniziative proprie oppure sostenendo iniziative civiche dei residenti in Romania, in Italia e all'estero, per l'organizzazione di una comunità funzionale e per lo sviluppo sociale ed economico.
Dal punto di vista della forma giuridica, l'Associazione è una persona giuridica romena di diritto privato, senza scopo di lucro, non governativa, apolitica, nonprofit e con carattere indipendente.
Art. 2 — Denominazione dell'Associazione
2.1. L'associazione, che per comune accordo le persone sopra indicate hanno costituito, porterà la denominazione di Associazione Casa Italia Iași, di seguito denominata Associazione.
2.2. La denominazione è stata riservata tramite la prova di disponibilità della denominazione rilasciata dal Ministero della Giustizia con n. 224626 / 19.02.2025.
Art. 3 — Sede dell'Associazione
3.1. La sede dell'Associazione si trova nel Comune di Iași, Sf. Lazăr 66A, piano 2, ufficio 2.1, distretto di Iași, ai sensi del contratto di locazione n. 138 del 10.02.2026.
3.2. Con delibera dell'Assemblea Generale, l'Associazione potrà istituire e chiudere unità operative, nonché filiali e/o succursali nello stesso distretto e in altre località del Paese e all'estero, potendo realizzare associazioni e collaborazioni con organizzazioni, organismi e istituzioni simili romene o straniere, in conformità alle leggi romene vigenti e agli accordi internazionali ai quali la Romania ha aderito, aderirà o è parte.
Art. 4 — Durata dell'Associazione
4.1. L'Associazione Casa Italia Iași è costituita per un periodo indeterminato, a decorrere dalla data di registrazione quale persona giuridica nel Registro delle Associazioni e Fondazioni presso il Tribunale di Iași. La modifica della durata di funzionamento si effettuerà nel rispetto delle disposizioni di legge.
Art. 5 — Patrimonio dell'Associazione
5.1. Ogni membro fondatore partecipa alla costituzione del patrimonio dell'associazione con un contributo pari a 550 lei.
5.2. Per l'incremento del patrimonio, l'associazione potrà svolgere attività economiche di carattere accessorio, direttamente connesse allo scopo principale, i proventi così ottenuti essendo utilizzati esclusivamente per il perseguimento dello scopo dell'Associazione.
5.3. Il patrimonio dell'Associazione può essere costituito anche da: (a) tutti i beni mobili e immobili, denaro e altri beni attribuiti per eredità, donazioni o sponsorizzazioni da persone fisiche o giuridiche, private o pubbliche, nazionali o estere; (b) sovvenzioni concesse da istituzioni pubbliche o private nazionali o estere; (c) contributi in denaro o in natura provenienti da persone fisiche o giuridiche nazionali o estere; (d) interessi o dividendi risultanti dall'investimento delle somme di denaro disponibili nel rispetto delle condizioni di legge; (e) tutti i beni e i valori acquisiti direttamente dall'associazione mediante le attività che svolgerà; (f) altri redditi alle condizioni di legge.
Capitolo II — Scopo e obiettivi dell'Associazione Casa Italia Iași
Art. 6 — Scopo dell'Associazione
6.1. L'Associazione Casa Italia Iași ha come scopo principale sostenere le attività, tutelare i diritti, le libertà e gli interessi legittimi dei membri della comunità italiana in Romania, nonché delle persone fisiche o giuridiche, in tutti i settori della vita sociale, svolgere iniziative e attrarre fondi per la conservazione e lo sviluppo dei valori morali, sociali, ecologici ed economici della società, contribuire ad opere di assistenza culturale, civica, umanitaria, sociale, ecologica ed economica mediante sostegno, promozione e coinvolgimento in progetti, azioni, programmi e iniziative proprie oppure sostenendo iniziative civiche dei residenti in Romania, in Italia e all'estero, per l'organizzazione di una comunità funzionale e per lo sviluppo sociale ed economico.
Ai fini del raggiungimento degli obiettivi menzionati e per la realizzazione delle attività specifiche, l'Associazione collabora con istituzioni specializzate, organizzazioni non governative, persone giuridiche di diritto pubblico o privato e persone fisiche, senza esprimere alcun interesse di gruppo (politico, religioso o altro), potendo partecipare alla costituzione di organizzazioni.
Art. 7 — Obiettivi dell'Associazione
7.1. Gli obiettivi sono: promuovere e sostenere iniziative destinate all'aiuto e al supporto reciproco tra i membri della comunità dal punto di vista scientifico, informativo, economico, materiale o in qualsiasi altra forma legale; sviluppare attività di consulenza specialistica e formazione, sostenere iniziative e realizzare programmi di istruzione e perfezionamento pratico, teorico e scientifico; cooperare con altre istituzioni, organismi, entità locali, nazionali, europee e internazionali, pubbliche e private, con obiettivi legati alla pianificazione e sviluppo strategico, territoriale e settoriale a livello locale; partecipare e aderire a reti di cooperazione territoriale nazionale, europea e internazionale per il trasferimento di competenze ed esperienze consolidate; accedere a fondi per istituzioni pubbliche e private ai fini dello sviluppo organizzativo; organizzare concorsi, conferenze, simposi, seminari su temi vari; promuovere e stimolare iniziative imprenditoriali attraverso training, workshop, team building, conferenze, lancio e promozione di prodotti/servizi; formazione professionale delle risorse umane per sviluppare competenze necessarie alla vita attiva dei cittadini; avviare e sviluppare contatti diretti tra organizzazioni simili nazionali ed estere; promuovere con ogni mezzo tecnico la diffusione di informazioni di qualità attraverso programmi informativi online o stampati, pagine e portali web e riviste specialistiche; partecipare a consorzi o reti interregionali e/o internazionali; promuovere con ogni mezzo legale i servizi realizzati dai membri dell'associazione; scambi di esperienza per la realizzazione dello scopo dell'Associazione; sostegno logistico e materiale dei programmi, creazione di strumenti di comunicazione e reti; consulenza sulla costituzione e sullo svolgimento di attività comunitarie produttive di reddito a sostegno dello sviluppo dell'economia locale; elaborazione e fornitura di programmi formativi adattati alle esigenze specifiche della comunità; attrazione di fondi non rimborsabili o di investitori; l'associazione può agire direttamente o indirettamente partecipando ad azioni nazionali o internazionali, organizzando gruppi di lavoro o commissioni, realizzando progetti, azioni o servizi nell'interesse collettivo dei propri membri.
L'Associazione potrà svolgere, individuare e stabilire qualsiasi altro obiettivo che possa essere collegato direttamente o indirettamente al sostegno e allo sviluppo dell'ambiente complesso in cui l'associazione e i suoi membri operano.
7.2. Per la realizzazione degli obiettivi proposti, l'Associazione potrà avvalersi dei servizi di specialisti in diversi settori (giuridico, politico, sociale, economico ecc.).
Capitolo III — Acquisizione e perdita della qualità di membro dell'Associazione
Art. 8 — Acquisizione della qualità di membro
8.1. La qualità di membro può essere acquisita da qualsiasi persona fisica maggiorenne (indipendentemente da professione, religione, razza, nazionalità o sesso) o persona giuridica, che conosce lo Statuto dell'Associazione e comprende che con la propria attività contribuisce alla sua realizzazione, e che esprime tale intenzione mediante una domanda di adesione e una dichiarazione di conoscenza dello scopo e degli obiettivi dell'Associazione.
8.2. La domanda si presenta al Consiglio Direttivo che, dopo analisi, la sottopone all'approvazione dell'Assemblea Generale, presentando anche i dati identificativi e la motivazione della richiesta. La qualità di membro si acquisisce in base alla delibera dell'Assemblea Generale dell'Associazione, adottata con il voto di 2/3 dei membri presenti.
8.3. I membri svolgono le attività in modo volontario, senza ricevere compensi, salari o altri benefici finanziari. I membri possono essere rimborsati solo per spese effettuate nell'interesse dell'associazione, sulla base di documenti giustificativi, secondo le decisioni approvate dal Consiglio Direttivo.
Art. 9 — Perdita della qualità di membro
9.1. La qualità di membro dell'Associazione si perde per: (a) recesso — sulla base di una domanda approvata dal Consiglio Direttivo, presentata con 15 giorni di anticipo, dopo l'adempimento di tutte le obbligazioni maturate; (b) decesso della persona; (c) come sanzione, in caso di malafede, inadempimento sistematico di attività e compiti, mancata partecipazione ai programmi, mancato pagamento della contribuzione mensile, danni materiali e/o morali all'Associazione, o attività contrarie allo statuto o ai regolamenti; (d) scioglimento o liquidazione della persona giuridica.
Art. 10 — 11
La perdita della qualità di membro comporta la rinuncia a qualsiasi diritto e pretesa sul patrimonio dell'Associazione, senza indennizzi materiali o morali. Quote associative, donazioni o contributi non si restituiscono alla persona la cui qualità di membro è cessata.
Art. 12 — Categorie di membri
I membri dell'associazione possono essere persone fisiche o giuridiche, ripartite nelle seguenti categorie: membri fondatori; membri associati; membri onorari; membri aggregati; membri sostenitori non permanenti/temporanei.
Membri fondatori — sono coloro che costituiscono l'Associazione, contribuiscono moralmente e materialmente alla fondazione e hanno diritto di voto in Assemblea Generale. Tra questi: Presidente e membro fondatore Bicchieri Antonino; Vicepresidenti e membri fondatori Scarso Vincenzo e Campione Frediano; Segretario e membro fondatore Marchettini Pietro.
Membri associati — persone fisiche o giuridiche romene o straniere che aderiscono successivamente alla costituzione, con diritto di voto in Assemblea Generale. Durata minima di un anno, rinnovabile con nuova domanda scritta.
Membri onorari — personalità scientifiche di fama o persone che sostengono in modo sostanziale l'Associazione, designate dall'Assemblea Generale; non sono obbligate al pagamento della quota e non hanno diritto di voto.
Membri aggregati — persone che aderiscono partecipando alle attività, senza diritto di voto, contribuendo con quota di iscrizione e quota mensile. Possono diventare membri ordinari dopo almeno 6 mesi.
Membri sostenitori — sostenitori o simpatizzanti non permanenti/temporanei, che aderiscono per partecipare a progetti specifici, senza diritto di voto né cariche direttive.
Art. 13 — 14
L'Associazione può avere anche collaboratori volontari, senza diritto di voto. L'Associazione può organizzare, due volte all'anno, campagne di attrazione di nuovi membri, subordinate al pagamento della quota associativa stabilita dall'Assemblea Generale.
Capitolo IV — Diritti e obblighi dei membri
Art. 15 — Diritti dei membri
In funzione della categoria, i membri hanno il diritto di: partecipare alle sedute dell'Assemblea Generale; votare ed essere eletti negli organi direttivi; convocare l'Assemblea Generale; richiedere copie degli atti dell'Associazione; partecipare a tutte le attività; beneficiare dei mezzi patrimoniali; far parte del Consiglio Direttivo; essere designati membri onorari; avviare e condurre azioni e programmi; esprimere il proprio punto di vista nelle pubblicazioni; utilizzare la base materiale dell'Associazione; rinunciare alla qualità di membro.
Art. 16 — Obblighi dei membri
In funzione della categoria, i membri devono: conoscere e rispettare lo statuto; versare il contributo iniziale e le quote associative annuali; non usare i beni dell'Associazione per scopi personali; astenersi da dichiarazioni pubbliche che danneggino l'immagine dell'Associazione; partecipare attivamente alle azioni avviate; non avviare azioni senza mandato degli organi direttivi; sostenere permanentemente l'attività dell'Associazione; rispettare le delibere dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo.
Capitolo V — Patrimonio dell'Associazione Casa Italia Iași
Art. 17
Il patrimonio iniziale dell'Associazione ammonta a 8.250 lei, ciascun membro fondatore contribuendo in parti uguali (15 soci fondatori, 550 lei ciascuno). Ogni nuovo membro verserà una quota di iscrizione e una quota mensile in base alla categoria di membro, per decisione dell'Assemblea Generale.
Art. 18 — Entrate
Le entrate possono provenire da: donazioni, sponsorizzazioni o lasciti; fondi da organismi governativi e non governativi; finanziamenti da progetti e programmi; entrate da attività economiche accessorie; tasse di iscrizione e quote associative; interessi e dividendi; dividendi da società commerciali; risorse dal bilancio dello Stato o dai bilanci locali. L'attività economico-finanziaria è rendicontata tramite bilancio annuale approvato dall'Assemblea Generale.
Capitolo VI — Organi di direzione, amministrazione e controllo
Art. 19 — Organizzazione
19.1. L'Associazione ha i seguenti organi: Assemblea Generale, Consiglio Direttivo, Presidente.
19.2. L'Assemblea Generale è l'organo di governo, composta dalla totalità degli associati. Si riunisce almeno una volta l'anno (primo trimestre) in seduta ordinaria, e in seduta straordinaria ogniqualvolta necessario. È validamente costituita con almeno la metà più uno dei membri presenti (alla seconda convocazione, indipendentemente dal numero). Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, salvo per bilancio, elezione/revoca del Consiglio Direttivo, modifica dello statuto o scioglimento, per cui serve il voto della metà più uno di tutti i membri.
Competenze dell'Assemblea Generale: definizione di strategia e obiettivi; approvazione bilancio; elezione e revoca del Consiglio Direttivo e del revisore; istituzione di filiali; modifica dello statuto; scioglimento e liquidazione; approvazione ordine del giorno; determinazione di quote e tasse.
19.3. Il Consiglio Direttivo assicura l'attuazione delle delibere dell'Assemblea Generale, è eletto per 3 anni, composto da 9 membri. Nella prima elezione tutti i soci fondatori ne fanno parte; nelle elezioni successive, 5 seggi restano riservati ai soci fondatori, 4 sono aperti a elezione tra tutti i soci. Si riunisce di norma una volta al mese.
19.4. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo, rappresenta legalmente l'Associazione verso terzi e in giudizio, coordina l'attività secondo gli indirizzi dell'Assemblea Generale. È eletto dall'Assemblea Generale tra i membri del Consiglio Direttivo per un mandato di 3 anni, rinnovabile per un massimo di 2 mandati (6 anni totali).
19.5. Ogni associato che non sia membro del Consiglio Direttivo può esercitare il diritto di controllo sull'amministrazione del patrimonio.
19.6. La persona autorizzata a svolgere la procedura di acquisizione della personalità giuridica dell'Associazione è indicata negli atti costitutivi (omissis dati identificativi).
Capitolo VII — Scioglimento e liquidazione dell'Associazione
Art. 20 — Scioglimento
L'Associazione si scioglie di diritto, mediante decisione giudiziaria o mediante deliberazione dell'Assemblea Generale, nei casi previsti: impossibilità di realizzare lo scopo; impossibilità di costituire gli organi statutari; riduzione del numero di associati sotto il limite di legge; scopo o attività divenuti illeciti; insolvenza; mancanza di autorizzazioni amministrative necessarie.
Art. 21 — Liquidazione
La liquidazione avviene secondo gli artt. 61–72 dell'Ordinanza del Governo n. 26/2000. Dopo la liquidazione, l'intero attivo sarà attribuito a un'altra associazione con oggetto simile o affine, come deliberato dall'Assemblea Generale, nel rispetto delle disposizioni di legge.
Capitolo VIII — Disposizioni finali
Art. 22 — 23
Il presente statuto è il quadro normativo su cui si svolge l'intera attività dell'Associazione, integrato dalle disposizioni di legge vigenti sulle associazioni. Dopo l'iscrizione nel Registro delle associazioni e fondazioni presso la Cancelleria del Tribunale di Iași, l'Associazione Casa Italia Iași realizzerà il proprio timbro e i propri segni distintivi.
Redatto il 10.02.2026, in 5 (cinque) esemplari originali.
Membri fondatori
Bicchieri Antonino, Caltabellotta Cosimo, Loglisci Giuseppangelo, Pino Orazio, Carmando Valentina, Vaccaro Matteo, Marchettini Pietro, Scarso Vincenzo, Sottili Gessica, Di Maio Paolo, Campione Frediano, Neculcea Anca Elena, Tiezzi Luciano, Zullo Amedeo, KWFORESTER S.R.L.
I dati anagrafici e identificativi dei soci fondatori (documenti di identità, CNP, indirizzi di residenza) sono stati omessi da questa pagina per tutela della privacy — indicati con (omissis). Il documento integrale, comprensivo di tali dati, è disponibile presso l'Associazione.